Art. 1.
(Correzione dell'attribuzione di sesso).

      1. La persona che, in ragione della propria identità di genere, sente di non appartenere al sesso indicato nel suo atto di nascita, può chiedere la correzione dell'attribuzione di sesso, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamento medico-chirurgico.
      2. L'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario al fine di attribuire ad una persona un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita.